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Il charter occasionale
diventa possibile


22-04-2013

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che detta i criteri per praticare il noleggio con la propria barca. Un solo modulo da compilare.

Il charter occasionale
diventa possibile

Effettuare charter occasionale con la propria imbarcazione diventa per tutti gli armatori una realtà. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 88 del 15 aprile) il decreto interministeriale che definisce le modalità operative per svolgere questa attività.
Il provvedimento prevede che prima di ciascun noleggio l’armatore deve compilare un modulo in formato “pdf”, disponibile sul sito della Guardia Costiera e inviarlo alla Capitaneria di Porto dove l’unità da diporto opera o staziona. Contestualmente lo stesso modulo va stampato e spedito per e-mail all’Agenzia delle Entrate all’indirizzo < dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it>.

Se per il noleggio viene impiegato uno skipper o altre persone e l’attività dà luogo a “prestazione di lavoro”, la comunicazione va inviata anche all'Inps e all'Inail, attraverso le modalità operative già previste dalla legge per l'inizio delle attività di prestazione occasionale. Una copia delle comunicazioni, del contratto di noleggio, nonché delle ricevute delle avvenute trasmissioni ai vari uffici deve essere tenuta a bordo a disposizione delle autorità di controllo.

Il noleggio occasionale era stato introdotto con una modifica al Codice della Nautica dal Decreto-legge "Liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27. Questa norma prevede che tale attività non costituisce “uso commerciale”, quindi la barca non deve essere iscritta nei registri marittimi come unità da charter. Inoltre il comando della barca può essere assunto dal titolare, o da altra persona con il solo requisito del possesso della patente nautica, salvo che nel caso di navi da diporto, dove occore un titolo professionale.
I proventi derivanti dall’attività di noleggio, sempre che siano non superiori a 30.000 euro annui, sono assoggettati a un’imposta forfettaria del 20 per cento. Questa tassazione è sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, ma prevede l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.


 

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