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Il portale pratico del mare giovedì, 18 aprile 2024

Il noleggio occasionale è stato istituito con il Decreto Legislativo 171/2005 e modificato quindi con il Decreto Legge 1/2012 e poi con Decreto Legge 69/2013. Prevede la possibilità per i titolari (persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione) e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di concederle, in forma occasionale, in noleggio. Questa attività ai fini normativi non costituisce “uso commerciale” della barca e i proventi possono essere assoggettati a un’imposta sostitutiva del 20 per cento se i contratti hanno una durata complessiva non superiore ai 42 giorni annui. Il DL 69/2013 ha tolto ogni riferimento per quanto riguarda il tetto massimo degli introiti.

Prima di effettuare attività di noleggio occasionale bisogna inviare una comunicazione alla Capitaneria di Porto territorialmente competente; all’Agenzia delle Entrate e, nel caso l’attività dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, all’Inps e all’Inail.

Il modulo per la comunicazione può essere compilato on line sul sito delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. La compilazione genera un documento in formato .pdf che deve essere poi trasmesso per e-mail, all'Agenzia delle Entrate, all’indirizzo . Copia della comunicazione, di eventuali ricevute e dei contratti di noleggio, vanno tenute a bordo.

• Decreto Interministeriale del 26 febbraio 2013 - ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il ministero Economia e Finanze "Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto".