| Patente nautica
Quando è necessaria | Tipi
di patente | Età minima | Bollo
per la patente| Validità| Rinnovi,
smarrimenti, etc. | Portatori di handicap|
Sanzioni
Quando è necessaria
La patente nautica abilita al comando e alla condotta delle unità
da diporto. E necessaria nei seguenti casi:
• Per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa.
• Per comandare unità a motore, a vela con motore ausiliario
o motovelieri che abbiano un motore superiore a 40,8 cavalli (30 Kw) o
con una cilindrata superiore a:
- 750 cc se a carburazione a due tempi;
- 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
- 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
- 2.000 cc se diesel.
• Per condurre unità adibite allo sci nautico.
• Per condurre gli acquascooter e mezzi simili.
• Per condurre unità da diporto superiori ai 24 m (occorre
la patente per navi da diporto).
Avvertenze: una sentenza della magistratura ha precisato che chi governa
(timona) una barca non deve necessariamente avere la patente nautica,
l’importante è che a bordo ci sia una persona munita di regolare
abilitazione che si assuma la responsabilità del comando e coordini
le operazioni relative alla navigazione.
Tipi di patente nautica
Ci sono tre categorie di patente nautica:
- Categoria A: per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni
da diporto;
- Categoria B: per il comando delle navi da diporto;
- Categoria C: per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
Le patenti abilitano per:
• la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
• la navigazione senza alcun limite dalla costa.
Età minima
L’età minima per condurre unità
da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:
• 23 anni: per condurre navi da diporto;
• 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è
previsto l’obbligo di patente;
• 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela;
• 14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore
ai 4 metri quadrati, nonché unità a remi che navigano entro
un miglio dalla costa.
Bollo per la patente
Il bollo per la patente nautica è stato abolito con la legge Finanziaria
del 2000 (Titolo II - Art. 11).
Validità
Le patenti hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio;
questo periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del
rilascio o del rinnovo abbiano superato il sessantesimo anno d'età.
La convalida può essere presentata anche prima della scadenza,
in questo caso la durata decorre dalla data di convalida
Rinnovi, convalide, smarrimento, etc.
Per le operazioni di convalida, rinnovo, sostituzione, smarrimento e cambio
di residenza da annotare sulla patente nautica, l’amministrazione
ha previsto un modello unico che riporta, per ogni richiesta, le procedura
da eseguire e i documenti da presentare. Per scaricare il modello unico,
clicca qui.
Portatori di handicap
Per i portatori di handicap è stata istituita la patente di categoria
“C”, che abilita direzione nautica di natanti e imbarcazioni
da diporto. Il regolamento per la patente nautica n. 146/08 in questi
casi prevede che i patentati dovranno essere accompagnati a bordo da almeno
un'altra persona di almeno 18 anni d’età, anche senza patente,
ma idonea a svolgere le manovre per la conduzione del mezzo e a intervenire
per eventuali recueri in mare. La barca utilizzata, inoltre, deve essere
equipaggiata con un dispositivo elettronico in grado di consentire in
caso di caduta in mare, l’individuazione della persona, la disattivazione
del pilota automatico e l’arresto dei motori. L’accertamento
dei requisiti fisici o psichici è demandato alle aziende sanitarie
locali o a commissioni mediche locali. In relazione al tipo di handicap
possono proporre termini ridotti di validità per la patente in
relazione al tipo di abilitazione richiesta.
Sanzioni
La condotta di unità da diporto senza patente è stata depenalizzata.
La sanzione prevista va dai 2.066 agli 8.263 euro. Condurre un’unità
da diporto con la patente scaduta, invece, comporta una sanzione dai 207
ai 1.033 euro.
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