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La tassa di stazionamento
è diventata legge


23-12-2011

Il Senato giovedì 22 dicembre ha approvato in via definitiva la manovra Salva Italia del Governo Monti che introduce anche la tassa di stazionamento per le imbarcazioni oltre i 10 metri di lunghezza. L’analisi del provvedimento.

La tassa di stazionamento
è diventata legge

Con l’approvazione definitiva il 22 dicembre della Manovra Monti, anche la tassa di stazionamento contenuta nell’articolo 16 del provvedimento, diventa esecutiva. Una imposta forse inevitabile in questo contesto economico, ma comunque un bel salasso per i diportisti italiani che già pagano esosi costi di ormeggio a fronte di servizi spesso inesistenti. 
Come molti altri contenuti della manovra “Salva Italia”, anche quello che ha colpito la nautica è stato un testo travagliato, che ha subito diverse modifiche in corso d’opera e che nella versione finale mitiga in parte gli eccessi iniziali introducendo riduzioni per le unità a vela e sconti in base all’anzianità dello scafo. L’imposta conserva però molti aspetti penalizzanti: tra questi le aliquote eccessive, i parametri squilibrati che non tengono conto della potenza del motore, l’assenza di agevolazioni per le unità usate come bene strumentali, ma soprattutto il fatto che si applica anche alle unità estere, con il rischio di creare preoccupanti ripercussioni sul turismo e sulle economie locali.
Riassumiamo i punti principali dell’articolo 16 del provvedimento “Salva Italia” per quanto concerne la nautica.

• Da chi è dovuta - La tassa di stazionamento va pagata  dal 1° maggio 2012 per tutte le unità da diporto con lunghezza superiore ai 10,01 metri che stazionano nei porti marittimi nazionali, navigano o sono ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati. Sono tenuti al versamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e chi usa la barca a titolo di leasing finanziario.

• Come si calcola - L’imposta è annuale e si calcola per ogni giorno, o frazione di questo in base alla lunghezza della barca misurata secondo le norme armonizzate En/IsoDis 8666 (ovvero come risulta dalla Licenza di Navigazione o nel Certificato di Conformità CE).

• Gli importi:
-5 euro al giorno per barche lunghe dai 10,01 ai 12 metri;
-8 euro al giorno per barche lunghe dai 12,01 ai 14 metri;
-10 euro al giorno per barche lunghe dai 14,01 ai 17 metri;
-30 euro al giorno per barche lunghe dai 17,01 ai 24 metri;
-90 euro al giorno per barche lunghe dai 24,01 ai 34 metri;
-207 euro al giorno per barche lunghe dai 34,01 ai 44 metri;
-372 euro al giorno per barche lunghe dai 44,01 ai 54 metri;
-521 euro al giorno per barche lunghe dai 54,01 ai 64 metri;
-703 euro al giorno per barche superiori ai 64 metri;

• Riduzioni - L’importo della tassa è ridotto della metà per le barche a vela con motore ausiliario e per quelle con lunghezza fino ai 12 metri usate dai proprietari residenti, come mezzo di locomozione, nei comuni delle isole minori e nella Laguna di Venezia. C’è anche una riduzione in base all’anzianità della barca: è del 15, 30 e 45 per cento rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione. Il periodo da considerare decorre dall’anno successivo a quello di costruzione.

• Esenzioni - La tassa non si applica alle unità nelle aree di rimessaggio (per i giorni effettivi di permanenza), alle unità di proprietà o in uso allo Stato o altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio e ai battelli di servizio (tender) che rechino l’indicazione della barca cui sono posti. Sono esentate le barche di enti e associazioni di volontariato usate ai fini di assistenza sanitaria o pronto soccorso. Non si applica anche alle unità con targa prova disponibili nei cantieri costruttori, manutentori o presso i distributori e anche per le unità usate ritirate da cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto.

• Modalità e termini di pagamento - Come e dove pagare la tassa ancora non è noto. Sarà l’Agenzia delle Entrate a stabilirlo con successivi provvedimenti.

• Sanzioni - In caso di omesso, parziale, o anche ritardato versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa, tributaria, dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, più la tassa dovuta. Le violazioni possono essere definite entro 60 giorni da quando è stato elevato il verbale, con il pagamento dell’imposta e della sanzione minima ridotta della metà. In caso di violazione della tassa, le autorità di controllo oltre a elevare il verbale, lo trasmettono all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, dove è stata commessa la violazione, per il suo accertamento. Riguardo ad accertamenti, riscossioni e contenziosi si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le controversie sono di competenza delle commissioni tributarie.
 

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