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Natante o imbarcazione
uguali per il redditometro


09-11-2021

Una sentenza della Cassazione chiarisce che ai fini dell'accertamento dei redditi non conta il tipo di unità posseduta, ma il suo indice di capacità contributiva

Natante o imbarcazione
uguali per il redditometro

Che sia un natante o un'imbarcazione, per l'Agenzia delle Entrate ha poca importanza. Il possesso di una o l'altra di queste “barche” infatti può essere comunque indice di “capacità contributiva”, insomma essere usato per calcolare il reddito presunto (sintetico) di una persona. A stabilirlo è una recente ordinanza (30981/2021) della Corte di Cassazione in tema di redditometro, lo strumento utilizzato dall'amministrazione finanziaria che setaccia le spese sostenute per capire quanto si guadagna effettivamente.

Il tutto parte da un avviso di accertamento effettuato dalle Entrate a un contribuente in cui si contestava un reddito maggiore di quello dichiarato ai fini Irpef, anche valutando le spese sostenute nel tempo per l'acquisto di immobili e di una imbarcazione da diporto. Accertamento contro il quale il contribuente ricorse in appello sostenendo che la barca in questione non è “un'imbarcazione”, ma un natante (ovvero una unità sotto i 10 metri) e chiedendo il ricalcolo del reddito come accertato “sinteticamente” dall'Agenzia.

Tesi quest'ultima bocciata dalla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso sostenendo che ai fini della legge tributaria non contano le classificazioni previste dal Codice del Diporto il quale distingue navi, imbarcazioni e natanti da diporto. Classificazioni queste che “sono estranee – scrive la Corte – alle norme tributarie perché nell'ambito di esse l'imbarcazione, comunque sia classificata... rileva in quanto sia indicativa di capacità contributiva”.
 

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