aprile2025
Il portale pratico del mare mercoledì, 02 luglio 2025

Tassa di stazionamento
il testo del decreto legge


11-12-2011

L'articolo 16 della Manovra Salva Italia del governo Monti presenta importanti differenze rispetto a quanto comunicato precedentemente. Restano le riduzioni per le imbarcazioni a vela, ma saltano quelle per la vetustà. Non si escludono altre modifiche.

Riportiamo nelle righe che seguono il testo dell'articolo 16 della manovra "Salva Italia" varata dal Consiglio dei Ministri, per quel che riguarda la sezione relativa alla nautica da diporto. Rispetto alle precedenti versioni si estende la forchetta in base alle metrature e cambiano gli importi. Tra le modifiche più importanti si evidenziano lo sconto del 50 per cento per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e quelle fino ai 12 metri di lunghezza utilizzate dai proprietari residenti nelle isole minori e nella Laguna di Venezia. È saltata, invece, la riduzione per la vetustà. Non pagano le barche rimessate a terra: la tassa va versata per il periodo di stazionamento in acqua. Non si escludono altre modifiche, nel passaggio alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, prima dell'approvazione definitiva.  


Art. 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A
partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è
fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque
chilowatt.”.

2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali,
navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al
pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle
misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate
esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni
ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela
con motore ausiliario.

4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a
quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione
dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in
un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da
enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata
secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle
imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di
pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle
informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta
elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2
affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal
comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di
carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di
ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in
mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e
tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di
constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per
territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.
Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte
sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite
entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento
dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione
amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della
tassa dovuta.

 

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