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Il portale pratico del mare mercoledì, 12 febbraio 2025

 

Tassa sulle unità da diporto

Dal 1° maggio del 2012 è in vigore una tassa annuale sulle unità da diporto, introdotta con il cosiddetto decreto sulle Liberalizzazioni (Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71. L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha poi rimodulato gli importi della tassa, prevedendo l’esclusione dal pagamento per le unità dai 10,01 ai 14 metri di lunghezza e la riduzione al 50 per cento degli importi vigenti per quelle dai 14,01 ai 20 metri.

Da chi è dovuta - La tassa è dovuta dai residenti in Italia che possiedono (anche come usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori in leasing finanziario, etc.) un’unità da diporto con lunghezza a partire dai 14,01 metri.


Quando si paga - La validità della tassa va dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno successivo. Va pagata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Come si calcola - La tassa si paga in base alla lunghezza della barca misurata secondo le norme armonizzate En/IsoDis 8666; è lo stesso criterio usato per indicare la lunghezza delle unità marcate “CE”. Quindi è la misura risultante dai documenti della barca.

Gli importi annuali sono i seguenti:

a) 870 euro per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; 

b) 1.300 euro per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; 

c) 4.400 euro per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri; 

d) 7.800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; 

e) 12.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; 

f) 16.000 euro per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

g) 21.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; 

h) 25.000 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri’”;

Esenzioni:

• Non deve pagare la tassa chi non è residente in Italia ed è anche privo di una “stabile organizzazione” nel nostro paese, ovvero, di un’attività produttiva di reddito.

• La tassa non si applica per il primo anno della prima immatricolazione.

• Sono esentate dal pagamento le seguenti unità: tender (devono riportare il nome dell’unità cui sono posti in servizio); barche di salvataggio; unità in uso allo Stato o enti pubblici; barche con targa prova (usate da costruttori, manutentori o distributori); barche usate, ritirate da cantieri o distributori (con mandato di vendita); barche provenienti da contratti di leasing risolti per inadempienza dell’utilizzatore; unità usate da società di locazione o charter come beni strumentali.

Riduzioni:

• La tassa è ridotta del 50 per cento per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.

• La tassa è ridotta del 50 per cento per le unità fino ai 12 metri usate dai proprietari-residenti nelle isole minori e nella laguna di Venezia.

• La tassa va ridotta del 15, 30 e 45 per cento, rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

Casi particolari - Per chi acquista o viene in possesso dell’unità da diporto successivamene al 1° maggio, il versamento va effettuato entro la fine del mese successivo a quello in cui scatta l’obbligo del versamento (per esempio per una barca acquistata il 20 giugno, il pagamento è dovuto entro la fine del mese di luglio).
Per i contratti, come quelli di locazione, in cui è previsto il pagamento della tassa in funzione della loro durata,  il calcolo va effettuato su base giornaliera con riferimento alle tariffe dovute; se il contratto ha durata inferiore al periodo 1° maggio-30 aprile, la tassa va versata entro il giorno precedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.

Versamento - La tassa si può pagare in due modi:

1. tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi”; dati e informazioni vanno indicati nel modello al punto 1.1 e al punto 1.4 riferendoli ai dati identificativi delle unità da diporto e al periodo per il quale il versamento viene effettuato.
In particolare, nella sezione “CONTRIBUENTE” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggettoversante;  nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli“importi a debitoversati”:
- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”
- il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il codice identificativo dell’unità
da diporto (sigla di iscrizione);
2. con bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo
1222, indicando:
a) codice BIC: BITAITRRENT;
b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della
tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice
tributo e periodo di riferimento;
c) IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet
della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze.

Rimborsi
Coloro che nel 2013 hanno pagato la tassa di proprietà sulle unità da da diporto senza tenere conto delle modifiche alle tariffe introdotte con il decreto-legge n.69/2013 (esenzione per le unità dai 10,1 ai 14 metri e riduzione della metà per quelle dai 14 ai 20 metri), possono effettuare una richiesta di rimborso. La domanda va inoltrata per via telematica, tramite apposito modello, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Può essere presentata dai contribuenti abilitati ai servizi Entranet o Fisconline, o tramite i soggetti abilitati. I rimborsi sono erogati con accredito su conto corrente bancario o postale. Scarica il comunicato dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di versamento - Agenzia Entrate

Codici del tributo - Agenzia Entrate

Modalità di rimborso - Agenzia Entrate