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Imposta sulle barche
l’Agenzia delle Entrate chiarisce


30-05-2012

Un giorno prima della scadenza per il pagamento della tassa sulle unità da diporto, fissato per il 31 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare esplicativa.

Imposta sulle barche
l’Agenzia delle Entrate chiarisce

Mercoledì 30 maggio, ovvero un giorno prima dello scadere del termine di pagamento della tassa sulle barche, l’Agenzia delle Entrate con una circolare (n. 16/E) ha fornito i numerosi e attesi chiarimenti su questo tributo. In particolare l’esenzione della tassa è stata estesa alle scuole di vela e a quelle per l’insegnamento della subacquea, è stato chiarito che in caso di più proprietari di una barca tutti sono tenuti a pagare in solido e che i “natanti” non sono soggetti al versamento della tassa. Specificati inoltre i criteri con cui misurare la lunghezza delle barche non marcate CE, stabiliti in modo “favorevole” al diportista. Infatti questa “deve essere misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse le appendici”. A seguire i punti più importanti del provvedimento, che alleghiamo in versione integrale. Qui le istruzioni per pagare.

• Se la barca è di proprietà di più persone, tutti sono tenuti in solido al suo versamento.
• Sono esclusi dal pagamento della tassa i natanti.
• Non devono pagare la tassa tutte le unità che costituiscono beni strumentali di aziende, quindi quelle usate per: locazione, noleggio, insegnamento professionale della navigazione, addestramento subacqueo a scopo sportivo o ricreativo.
• La tassa si paga per le imbarcazioni possedute o detenute dai soggetti residenti in Italia a prescindere dal paese di immatricolazione.
• Non è tenuto al pagamento della tassa chi non è residente in Italia e neppure le persone giuridiche che non hanno sede legale nel nostro Paese, anche se hanno l’imbarcazione immatricolata nei registri italiani.
• Se il presupposto per l’applicazione della tassa si verifica dopo il 1° maggio, il pagamento della tassa deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto rapportando l’importo annuo al periodo che decorre dalla data di acquisto fino al 30 aprile dell’anno seguente.
• Tra le unità usate ritirate dai cantieri o distributori per le quali la tassa non è dovuta rientrano anche le unità da diporto provenienti da permute con unità nuove.
• Sono tenuti al pagamento della tassa anche i noleggiatori, così come le società di locazione.
• La lunghezza delle unità non marcate CE deve essere misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse le appendici.
• Nel caso di pagamento tardivo si potrà beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’istituto del ravvedimento operoso.
 

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