La legge 138 del 26 settembre 2023 entra in vigore il 25 ottobre a modifica degli articoli 589 bis e 590 bis
Dal 25 ottobre 2023 la nautica da diporto entra formalmente nel codice penale.
È infatti stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre la legge 138 del 26 settembre 2023 che modifica gli articoli 589-bis e 590 bis del codice penale con l'introduzione dei reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche che di fatto vengono equiparate a quelle stradali.
Pertanto chiunque cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla navigazione marittima o interna sarà punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Pena che aumenta da 8 a 12 anni se sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Condanne previste anche per procurate lesioni: da 3 mesi a 1 anno per lesioni gravi e da 1 a 3 anni per quelle gravissime che diventano da 3 a 5 anni o da 4 a7 se in stato di ebrezza.
Sia in caso di omicidio che di procurate lesioni, la pena aumenta se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o di patente nautica o con patente sospesa o revocata o su unità da diporto sprovvista di assicurazione obbligatoria. Viceversa diminuisce fino alla metà se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.
Se le vittime sono più d'una la condanna può aumentare fino al triplo, ma in ogni caso non può superare i 18 anni per l'omicidio e i 7 anni per le lesioni.