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Sui posti barca
va pagata l'Iva


21-01-2010

L'Agenzia delle Entrate con una risoluzione del 19 gennaio precisa che la locazione degli ormeggi è soggetta a Iva del 20 per cento. Questa attività infatti è assimilabile a quella delle aree destinate a parcheggio dei veicoli.

Sui posti barca
va pagata l'Iva
Sull'affitto dei posti barca deve essere applicata l'Iva. Lo ha ribadito l'Agenzia delle Entrate il 19 gennaio con la risoluzione n. 1/E, chiarendo che la locazione degli ormeggi deve essere assimilata, più che a quella dei beni immobili, alle aree destinate al parcheggio dei veicoli. La precisazione è stata sollecitata dalla richiesta di una società che gestisce due pontili in un porto turistico, che voleva conoscere se nella locazione dei posti barca poteva usufruire del regime di esenzione dell'Iva previsto in caso di affitto di beni immobili. Il dubbio, infatti, scaturiva da una interpretazione della Corte di Giustizia Europea del 2007, cui era seguito un simile pronunciamento della nostra Corte di Cassazione, che avevano esteso il diritto di esenzione dell'Iva riservato alle locazioni immobiliari, alle operazioni di concessione dei beni del demanio marittimo. L'Agenzia delle Entrate, invece, ha messo ora in evidenza l'improprietà di questi riferimenti, richiamando un'ulteriore sentenza della Corte di Giustizia nella quale si precisa che in un porto la locazione di imbarcazioni, sia in acqua che a terra per il rimessaggio invernale è considerata uguale a quella delle aree destinate a parcheggio di veicoli. E queste sono escluse dal regime di esenzione e soggette all'aliquota del 20 per cento.

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