Tassa sulle barche
ecco come pagare
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato come versare la tassa sulle unità da diporto. I pagamenti si possono effettuare entro il 31 maggio con modello “F24” o bonifico.
L’Agenzia delle Entrate il 24 aprile ha diffuso la circolare che specifica modalità e termini di versamento della tassa per le unità da diporto.
Applicazione e scadenze - La validità della tassa va dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno successivo. Va pagata entro il 31 maggio di ciascun anno. Per chi acquista o viene in possesso dell’unità da diporto successivamene al 1° maggio, il versamento va effettuato entro la fine del mese successivo a quello in cui scatta l’obbligo del versamento (per esempio per una barca acquistata il 20 giugno, il pagamento è dovuto entro la fine del mese di luglio).
Per i contratti, come quelli di locazione, in cui è previsto il pagamento della tassa in funzione della loro durata, il calcolo va effettuato su base giornaliera con riferimento alle tariffe dovute; se il contratto ha durata inferiore al periodo 1° maggio-30 aprile, la tassa va versata entro il giorno precedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.
Versamento - La tassa si può versare in due modi:
1. tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi”; dati e informazioni vanno indicati nel modello al punto 1.1 e al punto 1.4 riferendoli ai dati identificativi delle unità da diporto e al periodo per il quale il versamento viene effettuato.
In particolare, nella sezione “CONTRIBUENTE” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggettoversante; nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli“importi a debitoversati”:
- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”
- il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il codice identificativo dell’unità
da diporto (sigla di iscrizione);
2. con bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo
1222, indicando:
a) codice BIC: BITAITRRENT;
b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della
tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice
tributo e periodo di riferimento;
c) IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet
della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze
Norma di riferimento - La tassa è stata introdotta con il Decreto-legge “Liberalizzazioni” del 24 gennzio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27.
Criteri - La tassa va versata dai residenti in Italia che hanno a disposizione (anche come proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori in leasing finanziario) un’unità da diporto con lunghezza a partire dai 10,01 metri.
Tariffe
da 10,01 a 12 metri 800 euro
da 12,01 a 14 metri 1.160 euro
da 14,01 a 17 metri 1.740 euro
da 17,01 a 20 metri 2.600 euro
da 20,00 a 24 metri 4.400 euro
da 24,01 a 34 metri 7.800 euro
da 34,01 a 44 metri 12.500 euro
da 44,01 a 54 metri 16.000 euro
da 54,01 a 64 metri 21.500 euro
oltre i 64 metri 25.000 euro
Esenzioni
• persone non residenti in Italia e che non abbiano stabile organizzazione (attività produttiva di reddito) nel nostro Paese.
• tender (devono riportare il nome dell’unità cui sono posti in servizio)
• barche di salvataggio
• unità in uso allo Stato o enti pubblici
• barche con targa prova usate da costruttori, manutentori o distributori
• barche usate ritirate da cantieri o distributori con mandato di vendita
• barche provenienti da contratti di leasing risolti per inadempienza dell’utilizzatore
• unità usate da società di locazione o charter come beni strumentali
• la tassa non si applica per il primo anno della prima immatricolazione
Riduzioni
• abbattimento del 50 per cento della tariffa per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore, in Kw, non sia inferiore a 0,5.
• abbattimento del 50 della tariffa per le unità fino ai 12 metri usate dai proprietari-residenti nelle isole minori e nella laguna di Venezia.
• abbattimento del 15, 30 e 45 per cento della tariffa, rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
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