Tassa sulle barche
occhio alla scadenza
Entro il 31 maggio bisogna versare l’imposta introdotta lo scorso anno dal Governo Monti sulle imbarcazioni lunghe oltre i 10 metri. Due precisazioni dall’Agenzia delle Entrate.
Conto alla rovescia per il pagamento della tassa di possesso sulle imbarcazioni. Scade infatti a fine maggio il termine per versare questo tributo annuale al quale sono soggette tutte le unità da diporto immatricolate, ovvero con lunghezza superiore ai 10 metri, possedute da soggetti residenti nel territorio italiano. Le tariffe e le modalità di versamento sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e possono essere consultate in questa pagina del nostro sito.
Vanno piuttosto segnalate due recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate che riguardano due casi particolari: i criteri di pagamento per le barche in comproprietà e la possibilità di procedere all’eventuale compensazione o detrazione della tassa per coloro che hanno una barca con bandiera estera e già la pagano nel Paese di immatricolazione.
- Barca in comproprietà - Per le barche di proprietà di più armatori, l’Agenzia ha precisato che ognuno dei proprietari può scegliere se versare in delega tutto l'importo o la sola quota di propria competenza. L'importante è che non vi sia alcun danno per l'erario. Se però alla scadenza dell'imposta, una delle quote o l’intera somma, non venisse rinvenuta, tutti i comproprietari devono essere considerati debitori in solido per la quota mancante. Indipendentemente da chi di loro versi, o meno, il debito verrà però estinto.
- Bandiera estera - Chi ha una barca con bandiera estera e ha già versato una tassa nel Paese di immaricolazione, non può compensare (o detrarre) il tributo con quello previsto in Italia. È questo almeno l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate. “Trattandosi di una tassa di possesso – spiega l’Ufficio del Centro Assistenza – non sono applicabili le Convenzioni contro le doppie imposizioni poiché queste fanno riferimento esclusivamente alle imposte sui redditi”. Tuttavia, prosegue la nota, non essendoci precise delucidazioni in merito, è possibile proporre istanza di appello spiegando eventuali casi particolari.
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