bolibri
Il portale pratico del mare venerdì, 27 marzo 2026

DDL Mare: nuove regole per la nautica


27-03-2026

Il Senato approva in prima lettura il provvedimento che introduce semplificazioni amministrative, contratti di locazione rinnovati e controlli sulle unità estere

Il 25 marzo il Senato della Repubblica ha approvato in prima lettura, il 26 marzo 2026, il disegno di legge Valorizzazione risorsa mare, presentato dal ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci e già approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 novembre. Il testo, che interessa direttamente la nautica da diporto nel Capo IV con l'articolo 15, modifica il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) su più fronti e passa ora all'esame della Camera.
 
Charter. Sul versante del charter, il DDL introduce 2 nuovi strumenti contrattuali. Il primo è la locazione con nomina di comandante, che consente di prevedere nel contratto di locazione la presenza a bordo di un soggetto munito di titolo professionale. Il secondo è il noleggio a itinerario concordato, per il quale il prezzo comprende, salvo diversa pattuizione, tutti i costi connessi alla navigazione, quindi combustibile, acqua e lubrificanti per l'apparato motore e gli impianti ausiliari. Viene inoltre introdotto l'obbligo, per le unità in noleggio occasionale, di esporre su ciascuna murata un contrassegno con la scritta «noleggio occasionale», di dimensioni minime 100 × 20 centimetri.
 
Amministrazione. Sul fronte amministrativo, i tempi per il rinnovo della Licenza di navigazione scendono da 60 a 30 giorni. La ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), se corredata dalla dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) con i dati tecnici dell'unità, sostituisce a tutti gli effetti la licenza per un periodo massimo di 90 giorni, consentendo nel frattempo il rilascio del ruolo di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente. La compravendita delle unità da diporto usate si semplifica ulteriormente: i passaggi di proprietà potranno essere gestiti direttamente dagli sportelli telematici del diportista (STED).
 
Sanzioni. In materia di sanzioni amministrative, la responsabilità ricade sul conducente dell'unità, con il proprietario tenuto soltanto a comunicare all'autorità competente i dati del locatario o del conducente, in analogia con quanto già previsto nel Codice della strada.
 
Bandiera estera. Il nuovo articolo 26-ter impone alle unità da diporto di bandiera estera fino a 24 metri, di proprietà di cittadini o persone giuridiche italiane, di dimostrare l'idoneità alla navigabilità tramite certificazioni dello Stato di bandiera o, in assenza, con visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. L'attestazione ha durata quinquennale. Plaudono gli enti di certificazione.
Sul versante del noleggio, il nuovo comma 1-ter dell'articolo 48 stabilisce che il noleggiante ha l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza delle unità di bandiera estera qualora queste non soddisfino i requisiti minimi prescritti dalla normativa italiana.
In pratica chiunque noleggi in Italia un'imbarcazione battente bandiera estera, sia un armatore italiano che abbia scelto una bandiera di comodo, sia un charter straniero che operi nelle nostre acque, è soggetto all'obbligo di adeguare le dotazioni di sicurezza agli standard italiani. Tutto ciò a tutela della sicurezza della navigazione, della vita umana in mare e dell'ambiente, ma anche per rendere evidentemente meno appetibile il passaggio ad altre bandire e favorire il comparto industriale nazionale.
 
Patenti. Sul piano dei titoli abilitativi, il nuovo articolo 39-ter introduce la conversione diretta delle patenti nautiche estere per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che rientrano in Italia. Chi ha conseguito all'estero un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto potrà ottenere la patente nautica italiana senza sostenere nuovi esami, presentando domanda all'autorità marittima competente per territorio corredata del titolo estero e del giudizio di idoneità medica. La patente italiana verrà rilasciata con i medesimi limiti di abilitazione del titolo estero, adattati alla disciplina nazionale; in caso di prescrizioni mediche più restrittive nel giudizio italiano, queste prevarranno su quelle del titolo straniero.
 
Centri di istruzione per la nautica. Il DDL interviene anche sui centri di istruzione per la nautica (CIN), che sono le strutture didattiche gestite dalla Lega Navale Italiana o asd che operano formalmente senza scopo di lucro e per questo godono di un regime fiscale agevolato, potendo formare solo i propri soci. La nuova norma stabilisce che per accedere ai corsi del CIN occorre essere soci da almeno un anno. L'obiettivo dichiarato è evitare che qualcuno si iscriva al circolo solo per frequentare il corso a condizioni agevolate. Plaudono le scuole nautiche.
 
La parola, come si diceva, ora passa alla Camera.
 

© Riproduzione riservata