Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento di attuazione con patentino per adolescenti, revisione delle dotazioni di sicurezza e norme su misura per i superyacht
Una delle novità più rilevanti è l'introduzione del "patentino nautico" per i sedicenni. Questa misura, infatti, permetterà ai giovani di condurre entro 6 miglia dalla costa imbarcazioni fino a 12 metri di lunghezza con propulsori fino a 85 kW o 115,6 CV (con specifiche restrizioni in base al tipo di propulsione, se fuoribordo, entrobordo e per le moto d'acqua).
Per ottenere tale abilitazione, i giovani dovranno frequentare un corso formativo teorico-pratico e superare una prova di idoneità finale. L'obiettivo, sostengono i firmatari del Regolamento, è avvicinare le nuove generazioni al mare in modo sicuro e regolamentato. Di certo si amplierà il mercato delle unità di cilindrata maggiore vito che resta invariata (fortunatamente) la possibilità di navigare, entro sei miglia dalla costa e senza patente unità di cilindrate inferiori.
Ricordiamo a tal proposito che l’età minima per condurre unità da diporto è, secondo la topologia di mezzo, la seguente:
23 anni: per le navi da diporto;
16 o 18 anni: per imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l’obbligo di patente;
14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonché unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.
Il provvedimento interviene anche sui limiti di velocità, fissando a 8 nodi il limite entro 500 metri dalla costa e a 3 nodi all'interno dei porti. Anche questa variazione non è una novità, ma è derivata dalla modifica del 6 aprile 2023 del decreto del 1 settembre 2021. Lo avevamo
annunciato a maggio del 2023.
Prima, stando al decreto del 1 settembre 2021,
si doveva mantenere il log al di sotto degli 8 nodi "entro 5.000 metri dalle coste" indipendentemente che si trattasse di spiagge o coste rocciose;
con le nuove direttive è stato tolto uno zero e oltre 500 metri dalle coste si può andare a tutta birra.
Singolare (e ragionevole) il divieto di produrre rumori molesti entro 500 metri dalla riva. Niente più discoteche durante le soste in rada? Fosse la volta buona.
Ma quel che con ogni probabilità interessa maggiormente il velista è la rimodulazione delle dotazioni obbligatorie. L'allegato V del decreto (si può scricare a fondo pagina) presenta uno schema dettagliato delle dotazioni minime richieste, differenziate in base alla distanza dalla costa e al tipo di navigazione. Ad esempio, il numero di razzi di segnalazione è stato ridotto da 4 a 3 per la navigazione senza limiti e da 3 a 2 per la navigazione entro le 5 miglia. È stata inoltre riconosciuta la validità della bussola elettronica.
Tra le nuove dotazioni obbligatorie, che diventeranno un anno dopo l'entrata in vigore del decreto, troviamo:
strumento di radioposizionamento (Gps), luci ad attivazione automatica sui giubbotti di salvataggio; scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri; tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg). Per per le unità a vela si aggiungono "imbracature di sicurezza da ponte" (1 entro le 12 miglia e 2 oltre) con nastro di sicurezza (penzolo) ombelicale. Possono essere integrate con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
Per le unità che navigano oltre le 12 miglia ma all'interno della Sar italiana (l'area di ricerca e soccorso nazionale), è prevista la possibilità di sostituire l'Epirb con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggi di soccorso.
Da notare che in base alla nuova legge:
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Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica ECS conforme al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 19/08/2002;
- Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C sono esentate dall’obbligo di zattera autogonfiabile entro dodici miglia dalla costa, purché munite del kit di sopravvivenza;
- La zattera di salvataggio per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa può essere sostituita dal battello pneumatico di servizio (tender) munito di marcatura CE (purché sia pronto all’uso, varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e in grado di imbarcare il numero di tutte le persone presenti a bordo);
Tra le altre variazioni la semplificazione dell'iscrizione più agevole al Registro internazionale italiano estesa anche agli utilizzatori in leasing e la possibilità di navigare con una licenza di navigazione provvisoria valida sei mesi, accelerando così i tempi di messa in acqua.
Il regolamento prevede poi l'individuazione di spazi portuali dedicati all'ormeggio di unità fino a 6 metri, nonché la realizzazione di scivoli pubblici per la messa in acqua. Nelle aree marine protette, i gestori dovranno considerare agevolazioni per la cosiddetta "nautica sociale".
Infine, disciplina nuove attività commerciali come il servizio di "assistenza e traino" (nel linguaggio marinaresco dovrebbe chiamarsi "rimorchio"?) per imbarcazioni da diporto e la navigazione con droni, adeguando il quadro normativo alle evoluzioni tecnologiche del settore.
Tanta carne al fuoco, insomma, che come sempre susciterà dubbi e perplessità e su cui torneremo nei prossimi giorni ambito per ambito con maggiore dettaglio.